Polemiche per un'ordinanza a Triora: il parere dell'avvocato Saltarelli

A Triora, sulle Alpi Liguri, tira aria di bufera per un’ordinanza del sindaco che vieta diverse attività outdoor tra cui lo scialpinismo e le escursioni con ciaspole sia nei canaloni innevati esposti a nord con neve fresca che in genere con i bollettini Aineva che indicano pericolo 3 e che limita grandemente le escursioni sia a piedi che in mtb al di fuori dei sentieri nel periodo estivo. Sui social network commenti e critiche impazzano. Abbiamo dunque ritenuto di chiedere al nostro storico collaboratore, l’avvocato Flavio Saltarelli, di precisarci se tali ordinanze siano e legittime e quali limiti debbano per legge osservare. Ecco il suo parere: “Non conosco nei dettagli l’ordinanza del sindaco di Triora, ma posso precisare in argomento che – come ho anche scritto anni fa in uno specifico articolo sulla nostra rivista quando ancora era titolata ‘Sci, fondo e telemark’ – i sindaci hanno – ex art. 54 del Tuel – il cosiddetto potere di ordinanza contingibile ed urgente al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

Con tali provvedimenti possono pertanto interdire un’area alla pratica sci alpinistica purché sussistano i presupposti di legittimità previsti dalla normativa in questione:
– ricorrenza di situazioni di oggettivo e temporaneo pericolo per la privata e/o pubblica incolumità;
– impossibilità, data l’urgenza, di ricorrere ad altro mezzo giuridico.
Ciò significa che i sindaci possono interdire una zona allo ski alp in modo legittimo solo qualora vi sia un pericolo contingibile (cioè momentaneo e circoscritto) e che per l’urgenza dell’intervento non sia possibile ottenere in breve tempo un altro provvedimento normativo da parte di un’autorità con potere legiferante generale (ad es. legge regionale). Da quanto appena detto – e le sentenze del Consiglio di Stato lo confermano pienamente (cfr. tra le tante pronunce Consiglio di Stato 2109/2007) – i sindaci dunque non possono vietare per tutta la stagione invernale l’attività scialpinistica in una determinata e generalizzata area. Sarà invece possibile un divieto sindacale per qualche giorno, stante una particolare situazione di pericolo momentanea e transitoria, magari in conseguenza di una forte nevicata o di un rilevante rialzo termico. Il problema è che per smantellare la validità di eventuali provvedimenti illegittimi occorre intentare ricorso al Tar affrontandone i relativi elevati costi e sopportandone i concernenti tempi, che non sono di certo quelli di una stagione sciistica”.