In queste settimane, in questi mesi, siamo stati sommersi dalle vostre domande sulla possibilità o meno di spostarsi per andare a praticare il nostro amato sport. Una domanda alla quale non è mai stato facile rispondere e alla quale i chiarimenti sui vari siti istituzionali non davano una risposta precisa ma che veniva collegata direttamente al divieto di spostamento per turismo, salve le eccezioni per i centri sono i 5.000 abitanti. Nella complicata questione dell’interpretazione dei decreti Covid, ora ci sono alcune risposte dirette che aprono alla pratica dello scialpinismo all’interno delle regioni classificate gialle e arancioni.
La più esplicita è quella della Regione Veneto che nomina espressamente lo scialpinismo nelle faq al dpcm del 14 gennaio: «In primo luogo, lo spostamento è possibile dentro la Regione se si risiede in località dove non può essere svolta la pratica di sci alpinismo. In secondo luogo, il pernottamento in loco è possibile perché l’attività alberghiera è aperta e il pernottamento è funzionale alla pratica sciistica. Non ci si può invece spostare verso l’albergo fuori comune per turismo o fare attività motoria che si può svolgere nel comune di residenza».
Deve dunque intendersi che non si può andare a camminare fuori dal comune, in quanto è attività motoria che si può fare nel proprio comune, ma che, nelle regioni arancioni come il Veneto, si può uscire dal comune per praticare scialpinismo se la pratica sportiva non è possibile dove si risiede. Ovunque? Non ci sono risposte certe ma, secondo i colleghi di Veronasera, in base a una circolare interpretativa inviata a novembre ai prefetti, dovrebbe intendersi il comune più vicino dove sia possibile praticare scialpinismo e, naturalmente, all’interno della regione. Viene da chiedersi in primo luogo se questa interpretazione valga solo in Veneto o anche nelle altre regioni dello stesso colore o con situazione pandemica migliore (si suppone di sì, essendo un decreto nazionale e non regionale, anche se l’interpretazione è della regione Veneto).
Ecco allora cosa dicono le faq sul sito del Governo per le regioni arancioni: «È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. Si ricorda inoltre che, ai sensi del Dpcm, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini. Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone». Il Governo dunque sembrerebbe chiarire che ci si può spostare anche oltre il comune più vicino. Per le regioni gialle l’interpretazione vale anche per la semplice attività motoria: «È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività motoria o sportiva in quella località, purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma (quest’ultima limitazione è prevista fino al 15 febbraio 2021)». Per le regioni rosse, invece, attività sportiva solo «nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza».