Flavio Saltarelli commenta i divieti imposti dagli amministratori locali

Le copiosissime nevicate e gli allarmanti bollettini sul rischio valanghe hanno indotto alcuni sindaci a vietare allo scialpinismo zone delle Alpi, delle Prealpi e dell’Appennino (Grigna Settentrionale, settori del Gran Sasso, ecc). Tali provvedimenti hanno scatenato su numerosi siti e forum legati alla montagna polemiche tra coloro che appoggiano iniziative di tal fatta e chi si sente invece ingiustamente limitato. Abbiamo dunque chiesto al nostro avvocato di fare il punto sulla vicenda sotto un profilo prettamente normativo. Ecco la sua risposta. 

«I sindaci hanno – secondo quanto dispone l’ art. 54 del Tuel – il cosiddetto potere di ordinanza contingibile ed urgente al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. Con tali provvedimenti possono pertanto interdire un’area alla pratica sci alpinistica purché sussistano i presupposti di legittimità previsti dalla normativa in questione:
– ricorrenza di situazioni di oggettivo e temporaneo pericolo per la privata e/o pubblica incolumità;
– impossibilità, data l’urgenza, di ricorrere ad altro mezzo giuridico.

Ciò significa che i sindaci possono interdire una zona allo ski alp in modo legittimo solo qualora vi sia un pericolo contingibile (cioè momentaneo e circoscritto) e qualora, per l’urgenza dell’intervento, non sia possibile ottenere in breve tempo un altro provvedimento normativo da parte di un’autorità con potere legiferante generale (ad es. legge regionale). Da quanto appena detto – e le sentenze del Consiglio di Stato lo confermano pienamente (cfr. tra le tante pronunce Consiglio di Stato 2109/2007) – i sindaci dunque non possono vietare per tutta la stagione invernale l’attività scialpinistica in una determinata e generalizzata area. E’ invece possibile un divieto sindacale limitato a qualche giorno, stante una particolare situazione di pericolo momentanea e transitoria, magari in conseguenza di una forte nevicata o di un rilevante rialzo termico, proprio come avvenuto in queste settimane.   

In buona sostanza, tali divieti sono a mio avviso non solo legittimi, ma pure doverosi per i sindaci, i quali giuridicamente non possono ignorare gli univoci elementi indicatori di forte pericolo valanghe a loro forniti da Arpa ed altre agenzie simili, pena il rischio di essere incriminati per reati omissivi per aver ignorato di tutelare l’incolumità pubblica». 

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