Nella valanga del Col Croux di Valtournenche

E’ stato disposto dal Tribunale di Aosta l’incidente probatorio per chiarire l’eziologia e le eventuali responsabilità di alcune persone presenti sui pendii sopra a Cheneil – il 6 febbraio scorso – quando in Valtournenche, al Col Croux (2600 metri) una valanga travolse sei freerider ed uccise Simona Hosquet, Guida alpina del Cervino. Perito incaricato di svolgere le indagini nivologiche è il capitano Renato Cresta, storico collaboratore di Skialper.
L’incidente probatorio è un istituto processuale di carattere eccezionale (artt. 392-404 c.p.p.) che consente di anticipare rispetto al dibattimento la fase di formazione della prova e di collocarla durante le indagini preliminari.
In tema di responsabilità da valanga in primo luogo è opportuno premettere che, nell’ipotesi di caduta di una slavina, la responsabilità penale del soggetto che, con la sua azione od omissione, ha contribuito ad originarla può configurarsi a prescindere dal verificarsi di un evento di danno, ossia dalla morte o dalle lesioni di una o più persone: in poche parole si può finire alla sbarra solo per aver cagionato il distacco di una valanga del tutto innocua quando la medesima ha comunque sortito un pericolo. Il soggetto potrà essere chiamato a rispondere ai sensi degli artt. 426 e 449 c.p., ossia per la verificazione di un evento di mero pericolo, la caduta di una valanga appunto, per la vita e l’incolumità di un numero rilevante e non determinabile a priori di individui. In particolare, l’art. 449 c.p. sanzione “chiunque cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo è punito con la reclusione da uno a cinque anni”. Si tratta di un reato posto a tutela del bene giuridico dell’incolumità pubblica, che, come è noto, riguarda la vita e l’integrità delle persone considerate in una dimensione collettiva.
Nella ipotesi della valanga del Col Croux – avendo poi la slavina anche cagionato la morte della guida alpina – le indagini di certo sono volte verificare se il reato di disastro colposo possa concorrere con quello di omicidio colposo, cagionato cioè per imperizia, imprudenza, inosservanza di leggi o regolamenti da parte di eventuali terzi presenti in loco. Gli artt. 426 e 449 del Codice penale configurano infatti una fattispecie a forma libera in cui la condotta è tipizzata in funzione della sua idoneità causale rispetto all’evento tipico: la norma, cioè, non determina le modalità con cui l’azione deve estrinsecarsi, ma attribuisce rilevanza a qualunque azione causalmente rilevante nella produzione dell’evento slavina. È fondamentale, dunque, l’accertamento del rapporto di causalità tra la condotta, attiva od omissiva, dell’agente e l’evento (la valanga concretamente verificatasi). Ed ecco pertanto l’importanza delle indagini in questione volte a ricostruire il teatro e la dinamica dell’incidente affidate all’esperto Capitano Cresta ed in particolare dirette ad accertare se altri sciatori abbiano inciso in modo determinante sul distacco.